Composizione negoziata della crisi d’impresa
Il commercialista Paolo Casarini interviene su questioni inerenti il vivere quotidiano
Il 5 agosto 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 agosto 2021 n. 118, che introduce nell’ordinamento un nuovo strumento, cd. “Composizione negoziata della crisi d’impresa”, rivolto alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento. L’obiettivo della composizione negoziata è quello di permettere alle imprese in crisi, o meglio quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa, di scegliere un percorso volontario e riservato di composizione della crisi, di tipo negoziale e stragiudiziale, in cui l’imprenditore è affiancato da un esperto, terzo e indipendente. L’intervento del Tribunale è solo eventuale come vedremo.
Come si legge nella Relazione al DL “la presenza dell’esperto non ha lo scopo e la funzione di sostituire l’imprenditore nel dialogo con i suoi creditori o con le altre parti interessate ma serve a dare forza e credibilità alla posizione dell’impresa ed a rassicurare i creditori e le altre parti interessate”.
La figura terza ed indipendente dell’esperto, chiamato a verificare costantemente la funzionalità e utilità delle trattative rispetto al risanamento e l’assenza di atti pregiudizievoli per i creditori, conferisce alle trattative un maggiore livello di sicurezza ed elimina il dubbio sull’esistenza di possibili atteggiamenti dilatori o poco trasparenti tenuti dalle parti.
L’esperto ha la funzione di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione della crisi, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.
La normativa entra in vigore dal 15/11/2021. Si avverte che il DL potrà subire variazione in sede di conversione in legge.
Presupposti
L’imprenditore, anche agricolo, che si trova in condizioni di “squilibrio patrimoniale o economicofi nanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza”, può chiedere al segretario generale della CCCIAA, competente rispetto alla sede dell’impresa, la nomina di un esperto e dare vista così al percorso del nuovo strumento.
Procedimento
L’istanza di nomina dell’esperto è presentata tramite apposita piattaforma telematica, unitamente ad una serie di documenti. E’ infatti istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprendi- tori iscritti al Registro delle Imprese, attraverso il sito di ciascuna CCIAA.
Sulla piattaforma sarò disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
Il segretario generale della CCIAA ricevuta l’istanza, la comunica il giorno stesso ad una Commissione, la quale entro i 5 giorni lavorativi successivi nomina l’esperto nel campo della ristrutturazione, attingendo tra coloro che sono iscritti ad un elenco appositamente formato… continua a leggere.