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Il Settimanale, Lo sportello di Notizie, Rubriche
Pubblicato il Ottobre 28, 2021

Strumenti informatici e tutela della privacy

“Lo sportello di Notizie”: l’avvocato giuslavorista Barbara Manferdini risponde alle domande dei lettori su questioni inerenti il vivere quotidiano.

 

Egregio Avvocato, l’azienda per cui lavoro mi ha dato ad uso aziendale un cellulare e un computer portatile di proprietà aziendale, facendomi sottoscrivere una dichiarazione di ricevuta in cui si fa riferimento alla privacy, ai dati sensibili ed all’uso degli strumenti aziendali per esclusivi fini lavorativi. Posso avere chiarimenti in merito e capire quali sono i rischi e/o le tutele? Grazie per l’attenzione. 

Lettera firmata

 

Gentile Lettrice, accade sempre più sovente che il lavoratore dipendente venga dotato di strumenti informatici di proprietà del datore di lavoro, al fine di svolgere la propria mansione. Fra i più comuni vi sono pc, telefono e tablet. Sul lavoratore cui vengono forniti in dotazione suddetti strumenti incombe l’onere di effettuarne un utilizzo consapevole ed in osservanza con quelle che sono le indicazioni fornite dalla stessa società datoriale.

Un utilizzo improprio può, in determinate circostanze, portare a pesanti sanzioni disciplinari, tra cui il licenziamento per giusta causa. Sul punto è interessante richiamare una recente pronuncia del Tribunale di Venezia (sentenza n. 494 del 06.08.2021 – sezione lavoro) che ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa comminato al lavoratore che navigava ripetutamente su siti non sicuri per fini privati, mettendo a rischio la sicurezza interna.

Nel caso di specie, l’azienda dopo aver subito un attacco informatico, trovandosi costretta peraltro a pagare un riscatto per recuperare i propri dati tenuti in ostaggio dagli hacker, aveva avviato una indagine interna, da cui era emerso l’utilizzo illegittimo – da parte del dipendente poi licenziato – del proprio pc aziendale, il quale in orario lavorativo (anche durante ore di straordinario richieste espressamente) visitava siti non sicuri e non attinenti alla propria mansione lavorativa.

La sentenza ribadisce che l’art. 4 dello statuto dei lavoratori, così come modifi cato dall’art. 23 del D.lgs 151/2015, consente al datore di lavoro di svolgere controlli sui dispositivi informativi in uso ai dipendenti a condizione che sia stata fornita adeguata informativa ai lavoratori.

Dello stesso avviso anche il Tribunale di Bari (sentenza n. 2636 del 10.06.2019 – sezione lavoro) che riteneva legittimo il licenziamento di una segretaria che aveva installato sullo smartphone aziendale l’applicazione Facebook attraverso cui, fra l’altro, veniva sorpresa a svelare segreti di impresa.

Il Giudice del lavoro riteneva lecita la condotta di parte datoriale, la quale è sempre legittimata a controllare i dispositivi elettronici aziendali per motivi di sicurezza e, ove nel corso delle predette verifiche vengano scoperte attività non attinenti all’attività lavorativa, può sollevare una contestazione disciplinare, in questo caso, essendo la condotta così grave, scaturita nel licenziamento per giusta causa… continua a leggere.

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