Smartphones e social: come tutelarsi?
“Lo sportello di Notizie”: l’avvocato penalista Cosimo Zaccaria risponde alle domande dei lettori su questioni inerenti il vivere quotidiano.
Egregio Avvocato, sono la mamma di un bambino di 8 anni, che frequenta la scuola elementare. Insieme alle mamme dei compagni di classe di mio figlio abbiamo creato un gruppo sull’applicazione “Whatsapp”, allo scopo di parlare degli impegni scolastici dei bambini e favorire occasioni di incontro anche al di fuori della scuola. Purtroppo, però, sono stata protagonista di un episodio assai spiacevole: una delle mamme facenti parte della chat, in occasione di una divergenza di opinioni, ha espresso varie offese nei miei riguardi, apostrofandomi con insulti e parolacce. Vorrei agire penalmente contro questa persona. É possibile?
Lettera firmata
Gentile lettrice,
il suo disappunto è comprensibile e più che legittimo. L’episodio di cui è stata protagonista si inserisce in una tematica che negli ultimi anni – con l’avvento e la diffusione di social network e smartphosul nes – è divenuta sempre più centrale e rilevante.
Infatti, le nuove tecnologie, se da un lato hanno aperto la strada a mezzi di comunicazione sempre più immediati ed efficaci, dall’altro si prestano facilmente ad un uso scorretto, che può portare ad una facile lesione dell’onore e del decoro della persona.
Per rispondere alla sua domanda, occorre fare una premessa. Il nostro ordinamento, fino al 2016, prevedeva due fattispecie di reato atte a difendere il bene giuridico dell’onore. Esse facevano divieto a ciascun soggetto di utilizzare espressioni lesive dell’altrui personalità.
Si precisa che il concetto di onore comprende sia la c.d. “reputazione”, cioè la dignità ed il rispetto che una persona può vantare all’interno della comunità, sia il sentimento personale che ciascun individuo ha del proprio valore sociale.
I due reati ai quali mi riferisco erano disciplinati dagli articoli 594 e 595 del codice penale, rispettivamente “ingiuria” e “diffamazione”. Entrambi questi delitti potevano concretizzarsi nei modi più svariati: mediante espressioni verbali, ma anche con scritti, disegni, gesti, suoni, i quali ben potranno essere contenuti, venendo al caso che oggi mi sottopone, anche all’interno di una conversazione telematica, cioè effettuata con chat su internet (si pensi a un gruppo su Facebook o su Messenger) o tramite Whatsapp.
Lei si chiederà a questo punto quale sia la differenza tra le due ipotesi di reato. Orbene, abbiamo detto che in entrambi i casi l’ordinamento fa divieto di pronunciare offese nei confronti di un altro soggetto. La differenza fondamentale è però costituita dalla circostanza che l’offesa avvenga alla presenza o meno del soggetto interessato.
Precisamente, l’ingiuria si verifica quando l’espressione offensiva ha come destinataria una persona presente, cioè richiede la presenza del soggetto contro il quale le espressioni di disprezzo sono rivolte, mentre la diffamazione si ha quando queste vengono pronunciate in assenza dell’offeso e richiede un ulteriore requisito: che l’offesa sia pronunciata alla presenza di una molteplicità di persone… continua a leggere.