Mercatini dell’antiquariato: sono davvero affari?
“Lo sportello di Notizie”: l’avvocato penalista Cosimo Zaccaria risponde alle domande dei lettori su questioni inerenti il vivere quotidiano.
Egregio avvocato Zaccaria, sono una signora appassionata di mercatini dell’usato. Nel corso degli anni ne ho visitati parecchi e ho comprato decine di oggetti ma, ingenuamente, non mi sono mai posta una questione, per la quale invece oggi le chiedo consiglio: come bisogna comportarsi per non incorrere in eventuali reati quando si compiono acquisti ad un mercatino dell’usato o dell’antiquariato? Quali rischi si corrono sul piano penale e quali cautele occorre adottare per evitarli?
Lettera firmata
Gentile lettrice, la questione che mi sta sottoponendo è assai interessante posto che, in effetti, in questa tipologia di compravendita non è possibile avere conoscenza immediata e diretta della provenienza dell’oggetto che si intende di volta in volta acquistare. Proprio a causa di questa caratteristica, quando si visita un mercato dell’usato o dell’antiquariato è necessario che l’acquirente ponga in essere particolari accorgimenti, dal momento che l’acquisto di un oggetto proveniente dal compimento di un reato può far sorgere una sua responsabilità penale.
Per intenderci, caso di specie è quello in cui gli oggetti esposti su una bancarella siano stati in precedenza rubati.
Per comprendere quali sono i rischi concreti che si corrono e quali accorgimenti bisogna quindi mettere in atto, è necessario svolgere una premessa. In generale, il nostro ordinamento prevede due diverse fattispecie rispettivamente dirette, l’una, a sanzionare chi acquista cose provenienti da un delitto e l’altra, colui che – senza averne prima accertata la legittima provenienza – acdi quista cose che per la loro qualità, per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si ha motivo di sospettare che provengano da reato.
Mi sto riferendo da un lato al reato di ricettazione previsto dall’art.648 del codice penale e, dall’altro, al reato di acquisto di cose di sospetta provenienza – c.d. “incauto acquisto” – disciplinato dall’art. 712 c.p.
Le due ipotesi si differenziano per l’elemento soggettivo del reato.