Eredità
Lo sportello di Notizie
Pubblicato il Ottobre 19, 2022

Eredità digitale: in cosa consiste?

“Lo sportello di Notizie”: il notaio Daniele Boraldi risponde alle domande dei lettori su questioni inerenti il vivere quotidiano.

 

“Egregio Notaio, sarei curiosa di sapere come posso disporre del mio patrimonio per il momento successivo alla mia morte con riferimento, in particolare, ai beni digitali che mi appartengono. R.L.”

Cara Lettrice, con l’avvento della c.d. “società dell’informazione”, fondata su reti interconnesse, “cyberspazio” e “Big Data”, si evolve anche il concetto di patrimonio della persona, non più composto di soli beni materiali, ma sempre più spesso formato da c.d. “beni digitali”, tali da creare, accanto al patrimonio fisico, un vero e proprio “patrimonio digitale”.

Questo patrimonio, qualificato dalla Dottrina come complesso di beni immateriali è, in quanto tale, giuridicamente rilevante ed idoneo a formare oggetto di diritti ed obblighi. Nello specifico, per valutare quali, dei beni costituenti il patrimonio digitale, possano essere oggetto di trasmissione per causa di morte, occorre distinguere.

Innanzitutto dal patrimonio digitale va tenuto distinto il complesso dei supporti fisici (hardware) contenenti i dati immateriali che compongono il patrimonio digitale. Questi, in quanto beni materiali, sono sempre trasmissibili per causa di morte, tuttavia la loro attribuzione agli eredi non comporta automaticamente l’assegnazione dei beni digitali in essi contenuti, essendo, questi ultimi, autonomi e passibili, potenzialmente, di essere trasmessi in via separata dal supporto ove sono contenuti. Si pensi, a titolo esemplificativo, a fotografie, video o documenti archiviati su pc, tablet, hard disk o pendrive.

Quanto al contenuto strettamente digitale, la dottrina divide il patrimonio digitale in “patrimonio offline”, costituito da beni archiviati su supporti (device) di titolarità del defunto e “patrimonio online”, formato da beni digitali presenti nel web e spesso protetti da password. I primi, come anticipato, sono suscettibili di essere trasmessi separatamente dal supporto in cui sono contenuti e seguono, ai fini della trasmissibilità ereditaria, le regole proprie del diritto successorio relative ai diritti immateriali cui tali beni sono riconducibili.

Si pensi, ad esempio, al manoscritto archiviato nel pc dell’autore. La sua trasmissibilità mortis causa seguirà le norme dettate dalla Legge 633/1941 in materia di diritto d’autore, in virtù della quale il diritto morale d’autore si estingue con la morte dello stesso, mentre il diritto allo sfruttamento economico dell’opera può costituire oggetto di trasferimento mortis causa, stante la sua natura patrimoniale.

Qualora il pc sia protetto da password, questa può essere assegnata dal testatore ad un erede per consentirgli di accedere ad uno specifico contenuto digitale, tuttavia è opportuno esplicitare che l’attribuzione delle credenziali è mezzo a fine per ottenere quel particolare bene, oggetto principale dell’attribuzione, potendo, così, assegnare altri beni digitali, contenuti sullo stesso supporto fisico, a soggetti diversi.

Quanto al patrimonio online, i beni presenti sul web che lo costituiscono sono spesso rappresentati dai c.d. account relativi a siti web (social network, posta elettronica, e-commerce, etc.), la cui creazione ha comportato la sottoscrizione di un contratto fra il titolare dell’account stesso ed il fornitore del sito web, c.d. provider, avente sede, nella maggior parte dei casi, presso paesi esteri. La trasmissibilità mortis causa di tali beni, mancando una normativa internazionale ad hoc, è rimessa alle condizioni generali di contratto contenute negli accordi sottoscritti con i provider (e generalmente predisposte unilateralmente dagli stessi) e presenta caratteri di transnazionalità non sempre di agevole conoscenza.

Per tali ragioni è opportuno che il titolare espliciti in vita quali sono le sue volontà in ordine alla gestione degli account per l’epoca successiva alla sua morte. Se egli desidera che gli account siano cancellati, oppure se preferisce che gli stessi siano mantenuti, anche con funzione commemorativa (soprattutto quando si tratti di social network), può attribuire ad un erede le password di accesso (senza trascriverle espressamente nel testamento, elargendole, così, alla conoscenza di tutti, bensì più opportunamente indicando il luogo fisico in cui sono contenute o consegnandole ad un esecutore testamentario, incaricato di recapitarle all’erede dopo la sua morte), cosicché lo stesso abbia facoltà di accedere al profilo web ed eliminare l’account, senza bisogno di autorizzazioni da parte del provider, o in alternativa di mantenerlo, arricchendolo di contenuti anche in funzione commemorativa.

Tale incarico può essere assegnato mediante testamento, indicando dette volontà nella scheda testamentaria ed incaricando del compimento un erede o un soggetto nominato ad hoc per svolgere il compito, con funzione di esecutore testamentario, oppure mediante un negozio inter vivos, avente natura di mandato post mortem exequendum, cioè di mandato avente ad oggetto lo svolgimento di attività materiale o esecutiva da compiersi dopo la morte del mandante.

E’ chiaro, quindi, che l’eredità digitale, potendo molteplici contenuti, è soggetta ad una pluralità di normative, molto spesso con applicazione estensiva di regole dettate in materie specifiche alle quali i beni immateriali di cui trattasi sono riconducibili secondo un meccanismo di interpretazione analogica, attraendo in categorie tipiche, già normativamente disciplinate dall’Ordinamento, le singole ipotesi non ancora regolamentate. Il consiglio, pertanto, nell’era della modernità liquida, è di rivolgersi al Notaio di fiducia per valutare insieme la strada più agevole al fine di predeterminare le sorti future del proprio “patrimonio digitale”.

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