Reperibilità
Lo sportello di Notizie
Pubblicato il Dicembre 7, 2022

Reperibilità del lavoratore in caso di malattia

“Lo sportello di Notizie”: l’avvocato giuslavorista Barbara Manferdini risponde alle domande dei lettori su questioni inerenti il vivere quotidiano

 

Egregio Avvocato, vorrei avere dei chiarimenti sulla reperibilità del lavoratore durante un periodo di malattia, e soprattutto se la malattia possa essere sostenuta in un luogo diverso dalla propria residenza. Ci sono degli obblighi?

Lettera firmata

Carissimo Lettore, Lei affronta un tema delicato e spesso sottovalutato. Andiamo con ordine. In caso di assenza dal lavoro per malattia, il lavoratore dipendente è obbligato a rispettare delle fasce orarie, giorni lavorativi e festivi compresi, entro le quali possono essere effettuate su richiesta del datore o dell’ufficio da parte dell’INPS delle visite di controllo del medico per verificare lo stato di malattia.

La permanenza presso il proprio domicilio durante le fasce orarie previste rappresenta un obbligo per il lavoratore ammalato. Ai sensi del D.M. 15.7.1986 art. 4, il lavoratore privato deve dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 essere reperibile presso il domicilio indicato; se il lavoratore invece è pubblico ex art. 3 DPCM n. 206/2017 dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 15 alle 18 deve garantire la sua presenza. Esentati da detto obbligo sono: – Lavoratori privati con patologie gravi che richiedano applicazione di terapie salvavita; – Dipendenti pubblici con patologie gravi che prevedano applicazione di terapie salvavita.

Ne deriva che in caso di visita fiscale di controllo e di assenza ingiustificata del lavoratore sono previste le seguenti sanzioni (Riferimento Circolare INPS 166/1988): a) Assenza alla prima visita medica di controllo: perdita del 100% dell’indennità economica per i primi dieci giorni di malattia mentre il restante periodo viene corrisposto in misura intera; b) Assenza a una seconda visita medica di controllo: perdita del 100% dell’indennità economica per i primi dieci giorni di malattia e del 50% fino a conclusione dell’evento morboso; c) Assenza a una terza visita medica di controllo: sospensione della prestazione economica di malattia; d) In caso di presenza a una visita ambulatoriale dopo assenza a visita medica di controllo: perdita del 100% dell’indennità economica per i primi dieci giorni di malattia, non oltre il giorno precedente la presentazione all’ambulatorio. Se si tratta di prima assenza; e) In caso di assenza a visita ambulatoriale dopo assenza ingiustificata a visita medica di controllo: perdita del 100% dell’indennità economica per i primi dieci giorni di malattia se trattasi di prima assenza; f) In caso di assenza a visita medica ambulatoriale, ove il lavoratore sia giudicato inidoneo al lavoro, e successiva visita di controllo, cui l’interessato continui a risultare assente ingiustificato: applicazione della sanzione del 50%. A partire dal periodo sanzionabile di 10 giorni, si applica la sanzione al 100%, salvo il pagamento integrale dell’indennità per i giorni di incapacità accertati in occasione della precedente visita di controllo ambulatoriale.

Le sanzioni sono escluse per i periodi di ricovero ospedaliero. Il lavoratore, dunque, che non produca idonea giustificazione laddove risulti assente ad una visita medica di controllo, oltre alla decurtazione dell’indennità di malattia può essere sanzionato anche disciplinarmente dal datore di lavoro, fino anche al licenziamento per giusta causa. In ordine alla Sua successiva richiesta sul cambio di indirizzo di reperibilità, è possibile farlo anche sul portale web dell’INPS (la Circolare 106/2020 fornisce tutti i passaggi per farlo in maniera autonoma), ed è un nuovo servizio ad uso del lavoratore che gli consente di adempiere tempestivamente all’obbligo di comunicazione di ogni variazione in ordine al domicilio di reperibilità durante il periodo di assenza per malattia. Detta comunicazione che va fatta pervenire anche al datore di lavoro, deve essere fatta prima di effettuare lo spostamento, ciò per non incorrere nelle possibili sanzioni.

Infatti sono chiare a tal proposito, le circolari nn. 129/1990 e 183/1998 nonché il messaggio 4344/2012 dell’INPS in cui precisano che: “in caso di mancata esecuzione della visita medica di controllo per l’impossibilità di rintracciare l’indirizzo, il lavoratore perde il diritto a ricevere l’indennità economica correlata alla tutela previdenziale della malattia”. Sul tema è intervenuta poi un recente sentenza della Suprema Corte la n. 36729 del 2021 che in ordine alla questione oggetto dell’attuale approfondimento interviene in maniera chiara sancendo il principio di diritto, secondo cui, come anche confermato dai CCNL di settore, è solo con la sanzione conservativa della multa, ma non con il licenziamento e la tutela indennitaria forte ex art. 18 comma 5 L.300/1970, il lavoratore che non adempia l’obbligo di comunicare ogni cambiamento di indirizzo, a prescindere se di domicilio o residenza, anche al datore di lavoro. I Giudici della Cassazione, infatti, ritengono che durante la malattia permanga il vincolo di subordinazione ex art. 2094 c.c. che lega il datore di lavoro con il lavoratore. È dunque legittimo il diritto del datore di lavoro di effettuare i controlli dovuti in ordine all’effettivo stato patologico, asserito dal lavoratore, il quale anche nel periodo di comporto, ai sensi dell’art. 2104 c.c. deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e dall’interesse dell’impresa.

Questo in buona sostanza significa, Caro Lettore, che durante per il periodo di assenza dal lavoro per malattia, è diligenza e dovere, che sta alla base del rapporto di lavoro tra le parti, comunicare preventivamente ogni cambio di domicilio eventuale, ove poter essere reperibili per eventuali controlli disposti dall’Ente e/o dal datore di lavoro direttamente. Ciò vale per non incorrere in sanzioni disciplinari che comunque rimangono di natura conservativa. In ogni caso, alla base di tutto rimane sempre il rispetto reciproco delle regole, che è il valore fondamentale.

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