Il suicidio secondo il diritto
Etica della vita, una rubrica di Gabriele Semprebon.
Il suicidio è la più grave condotta autolesiva che una persona possa compiere, viene annoverato tra gli atti di disposizione del proprio corpo che non realizzano alcun vantaggio al soggetto stesso. Per gli antichi giuristi romani era un atto ammesso purché non arrecasse un pregiudizio ai privati, alla Repubblica e al fisco. Il suicidio apparteneva al patrimonio della libertà dell’uomo. Fu la riflessione cristiana a far cambiare il giudizio sul suicidio. Esiste un comandamento che vieta di uccidere e Sant’Agostino lo riprende dicendo che “chi uccide sé stesso uccide un uomo”. La vita è sacra; San Tommaso sottolinea il fatto che la vita appartiene a Dio e questa rimane in Suo potere, quindi, chi priva sé stesso della vita pecca contro Dio.
La condanna del suicidio viene espressa anche dai Padri della Chiesa e, da qui in poi, il diritto e la sfera morale coincidono nel condannare come delitto gravissimo e come peccato tale atto. Nel medioevo venivano inscenati processi al cadavere con combinazione di pene atroci dirette a colpire il suicida come la confisca del suo patrimonio. Il cadavere, poi, veniva impiccato o strangolato, attaccato ad un carretto e trascinato faccia in giù per le vie della città e poi veniva arso sul rogo o appeso per i piedi ad una forca ed esposto nella pubblica piazza per poi essere sepolto in terra non consacrata.
Dal XIX° secolo il delitto di suicidio viene lentamente depenalizzato: in Italia, il codice Zanardelli del 1889, conferma la scelta di non incriminare il suicida, però, punisce chi determina o presta aiuto all’altrui suicidio. Ancora oggi rimane l’articolo 579 del codice penale denominato omicidio del consenziente e, l’articolo 580 del codice penale, riguardo l’istigazione o aiuto al suicidio.
La dottrina più recente, in Italia, tende a ritenere lecito l’atto auto soppressivo: compiendo tale atto la persona rinuncerebbe al godimento del bene della vita, però, il suicidio, anche se non formalmente vietato dall’ordinamento, dà luogo a responsabilità penale in capo al suo autore, non sarebbe garantito quale diritto di libertà di fare ciò che non è vietato.