Intervento del vescovo Erio Castellucci sul tema del fine vita
Il vescovo Erio Castellucci era già intervenuto a commento della sentenza della Corte Costituzionale n.242/2019 sul “caso dj Fabo”, con un’ampia e articolata relazione sul tema “Suicidio e aiuto al suicidio nella dimensione morale” ad un evento dell’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena – Sezione di Scienze Morali, Giuridiche e Sociali (7 maggio 2021). Pubblichiamo di seguito uno stralcio rimandando alla lettura del testo integrale sul sito www.diocesicarpi.it
3. Le sentenze della Corte costituzionale, per definizione l’organo interpretativo supremo della Costituzione, possono essere affrontate legittimamente anche in ottica morale, quando riguardano questioni di rilevanza etica e non solo tecnica, come la n. 242/2019, che, prendendo spunto dal caso configurato dalla vicenda del suicidio di Fabiano Antoniani, con l’aiuto del dott. Marco Cappato, ha dichiarato illegittima in quella e simili circostanze l’applicazione dell’art. 580 del Codice Penale, che stabiliva, senza ulteriori distinzioni, la punibilità dell’aiuto al suicidio. La Corte ha precisato che non è punibile l’aiuto al suicidio nei confronti di chi “agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che ella reputa intollerabili, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, con il parere previo del comitato etico territorialmente competente”.
La complessità della sentenza rispecchia la complessità della situazione, carica di sofferenza, sulla quale si esprime: anche per questo ogni approccio etico deve muoversi “in punta di piedi”, con tante distinzioni e con toni rispettosi. Su queste situazioni umanamente così dolorose ogni giudizio netto appare inopportuno e potrebbe essere perfino offensivo. Cerco dunque di muovermi non sulle vicende in sé, ma sulle condizioni richieste dalla Corte, che sono sostanzialmente quattro.
1) Che cosa comprendono esattamente i “trattamenti di sostegno vitale”? Il tipo di trattamento varia molto da persona a persona, a seconda della condizione sanitaria: ad es. la dialisi è trattamento di sostegno vitale per un malato di reni.
2) Il concetto di “patologia irreversibile” che cosa implica? Anche un tumore inguaribile è irreversibile, ma potrebbe concedere una vita ancora di alcuni anni, se sussistono le condizioni: le cure palliative precoci, che a partire dagli USA si stanno estendendo in tutto il mondo, riescono ad ottenere risultati importanti, non solo in termini di prolungamento della vita, ma anche e soprattutto in termini di accompagnamento dignitoso dei malati e dei familiari.
3) Anche le “sofferenze fisiche e psicologiche che (la persona) ritiene intollerabili” sono difficili da determinare, perché può darsi che la misura – specialmente delle sofferenze psicologiche – cambi molto da persona a persona e che ad esempio una fase depressiva che potrebbe essere superata porti a decisioni irreversibili e definitive.
4) E infine il “proposito libero e autonomo” è piuttosto difficile da valutare, come dirò meglio. Raggruppo infatti le riflessioni che seguono attorno al trinomio libertà, uguaglianza e fraternità.