Obbligare
Lo sportello di Notizie
Pubblicato il Novembre 16, 2025

Obbligare a curarsi è possibile?

“Lo sportello di Notizie”: l’avvocato civilista Cristina Muzzioli interviene su questioni inerenti il vivere quotidiano

Gentile Avvocato, mia madre è anziana e ultimamente manifesta disinteresse per la cura di sé sotto tutti i punti di vista. Non vuole andare dal parrucchiere, non vuole comprare abiti nuovi e, più grave, da un po’ di tempo rifiuta di andare dal dentista innescando una spirale negativa in cui fa più fatica a mangiare, è meno in forze e aumenta il suo disinteresse per sé e per quello che le gira intorno. Inoltre, accumula in casa un gran numero di cose usate che dovrebbero essere portate in discarica. Mi chiedevo se è possibile obbligarla a curarsi. Grazie.
Lettera firmata

Egregio Avvocato, mio figlio, ormai adulto ma che abita con noi, ha dei disturbi del comportamento che io ritengo riconducibili a una malattia, ma lui rifiuta di andare a parlarne con il medico di base e anzi se la prende con noi genitori, a volte anche in modo verbalmente violento. Vorrei che andasse dal dottore per capire se si tratta di semplici problemi caratteriali o c’è qualcos’altro e vorrei si curasse. Grazie.
Lettera firmata

Le due lettere pongono il medesimo interrogativo: è possibile obbligare qualcuno a curarsi? La risposta breve alla domanda è no. In Italia, nessuno può essere obbligato a curarsi, salvo alcune eccezioni previste dalla legge. Il principio generale è sancito dall’articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, ma stabilisce anche che nessuno può essere sottoposto a un trattamento sanitario contro la propria volontà, se non nei casi previsti dalla legge. È legittimo il diritto dell’individuo capace di intendere e di volere, adeguatamente informato, di rifiutare o rinunciare a qualsiasi trattamento terapeutico, anche salva-vita. Questo principio vale per qualunque tipo di patologia ed è lo stesso in base al quale il consenso ai trattamenti sanitari deve essere espresso in modo libero e informato dal diretto interessato. Quindi in entrambi i casi raccontati nelle lettere, la via maestra è quella di cercare delle strategie per arrivare ad un’adesione della persona al percorso proposto cercando di lavorare in rete tra famiglia, medico di base e, nei casi più gravi, servizi sociali territoriali.

Analizziamo quali sono le eccezioni al principio del consenso alle cure prese in considerazione dall’ordinamento. Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) è una misura eccezionale prevista dalla legge italiana per tutelare la salute di una persona che rifiuta le cure ma si trova in una condizione tale da renderle indispensabili. È regolato dalla legge 180/1978 (Legge Basaglia) e dalla legge 833/1978.

Il TSO può essere disposto solo se sussistono contemporaneamente tre condizioni: – Necessità di interventi terapeutici urgenti: la persona è affetta da una patologia (di solito psichiatrica) che richiede cure immediate.

– Rifiuto delle cure: il soggetto non accetta volontariamente il trattamento sanitario proposto.
– Impossibilità di cure extraospedaliere: non è possibile assistere la persona in modo efficace al di fuori di una struttura ospedaliera.

La richiesta deve essere formulata da due medici, uno dei quali appartenente a una struttura pubblica. Il Sindaco del Comune (come autorità sanitaria locale) emette l’ordinanza entro 48 ore. Il provvedimento deve poi essere convalidato dal Giudice tutelare entro altre 48 ore.

Il TSO ha una durata iniziale di 7 giorni e può essere prorogato per altri 7 giorni, se necessario, con comunicazione al Sindaco e al Giudice tutelare. Ogni proroga deve essere motivata e documentata da un medico responsabile del trattamento. Il TSO può essere interrotto in qualsiasi momento se il paziente accetta le cure o se le condizioni migliorano.

Questo trattamento non può diventare una forma di internamento prolungato: deve essere sempre giustificato da una condizione clinica attuale e da un rifiuto persistente delle cure. La persona sottoposta a TSO ha diritto a essere informata sul trattamento, può ricorrere contro il provvedimento e deve essere trattata con dignità e rispetto, senza coercizioni ingiustificate.

Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio chi vi è sottoposto ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno. Ulteriori ipotesi di trattamenti sanitari, indipendentemente dal consenso dell’interessato, sono le Vaccinazioni obbligatorie, per cui alcuni vaccini sono imposti per legge, e l’isolamento per malattie infettive, per tutelare la salute pubblica in caso di patologie contagiose. Pertanto, l’obbligo di curarsi è disposto in casi estremi e le due ipotesi considerate non rientrano – per quanto serie – in quelle in cui può esserci un obbligo di cura.

La problematica del consenso alle cure si complica ulteriormente nel caso di una persona incapace di dare un consenso libero e informato, ma anche quando è previsto un sostituto all’espressione del consenso per i trattamenti sanitari, come in caso di amministratore di sostegno munito di questi poteri o del fiduciario nominato nell’ambito delle disposizioni anticipate di trattamento, il consenso è ben lontano da un obbligo a curarsi in quanto deve essere dato nell’interesse della persona e cercando di ricostruire la sua volontà qualora non possa esprimerla e in conformità a quanto espresso nelle disposizioni anticipate di trattamento in caso di fiduciario.

Quindi, nei due casi raccontati, salvo peggioramenti o malintesi sulla gravità delle manifestazioni rappresentate, non è l’obbligo a venire in soccorso delle legittime preoccupazioni dei famigliari, ma il dialogo per arrivare in qualche modo a soluzioni concordate.

La morale dei primitivi
Etica della vita, rubrica a cura di Gabriele Semprebon
di Giacomo Sforzi 
Pubblicato il 14 Novembre, 2025
Etica della vita, rubrica a cura di Gabriele Semprebon
Incontri, ogni settimana con Albertina
Una novantina di persone in “cammino online” con la maestra carpigiana Violi Zirondoli che la Chiesa chiama venerabile
di Giacomo Sforzi 
Pubblicato il 14 Novembre, 2025
Una novantina di persone in “cammino online” con la maestra carpigiana Violi Zirondoli che la Chiesa chiama venerabile