Affido:
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Pubblicato il Febbraio 16, 2021

Affido: normativa, presupposti e modalità

L’avvocato civilista Cristina Muzzioli interviene su questioni inerenti il vivere quotidiano

Risponde l’avv. Cristina Muzzioli

 

Egregio Avvocato, dopo le grandi polemiche legate al caso giudiziario di Bibbiano mi chiedevo se è vero che un bambino può essere portato via dai suoi genitori per problemi economici e come vengono scelte le famiglie affidatarie?

Lettera firmata 

 

 

Caro lettore, la ringrazio per questa domanda che ci permette di affrontare un tema di grande attualità. Innanzitutto, indipendentemente dal caso giudiziario, bisogna essere molto attenti al come vengono date le notizie di cronaca perché può accadere che le normative non siano descritte chiaramente e si rischia di avere un’immagine fuorviante delle leggi e delle procedure ammnistrative che le realizzano. L’affido famigliare è un istituto a tutela dei diritti dei minori che hanno diffi coltà famigliari ed è regolato dalla legge 184/83 che regola anche l’adozione. Nel 2001,per rendere maggiormente chiara la centralità del minore nella normativa, la legge ha cambiato nome ed è passata da “Adozione e affido” a “Del diritto del minore a una famiglia”.

 

Le difficoltà economiche di per sé non costituiscono motivo di affidamento al di fuori della propria famiglia di origine. Gli enti pubblici anzi sono tenuti a mettere in campo tutte le misure di sostegno e aiuto necessarie a garantire al minore il diritto di essere cresciuto nella propria famiglia anche in caso di difficoltà economi- che. Queste misure possono prevedere aiuto economici per le bollette, aiuti alimentari, aiuti per pagare i trasporti scolastici, supporto educativo domiciliare, l’affi ancamento di volontari per attività di traporto o supporto compiti. Gli interventi variano da caso a caso e sono proposti dai servizi sociali territoriali attraverso gli assistenti sociali, che li realizzano con risorse dell’ente pubblico e con il supporto di soggetti del terzo settore. L’affidamento famigliare viene disposto qualora accanto ad eventuali problemi economici siano presenti problematiche relazionali, sociali, sanitarie o di povertà educativa che rendono per un periodo, più o meno lungo, la famiglia naturale non adatta a garantire un ambiente di crescita idoneo per il minore. La legge che disciplina affido ed adozione, infatti, afferma in primo luogo che i bambini hanno il diritto di essere cresciuti ed educati nell’ambito della propria famiglia d’origine e anche gli aiuti alle famiglie in difficoltà devono essere dati in primo luogo in questo contesto.

 

Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, hanno il compito di sostenere con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia. Quando la famiglia non è in grado, per qualunque motivo, di provvedere alla crescita e all’educazione del minore o gli strumenti messi in campo a favore della famiglia di origine non hanno avuto successo può essere disposto l’affido del minore.

 

L’affido è pensato dal legislatore come strumento temporaneo volto ad offrire un ambiente famigliare sostitutivo per un periodo di tempo limitato, che permetta alla famiglia di origine di risolvere i propri problemi e successivamente di ricongiungersi. La varietà dei casi concreti però vede anche affidi famigliari molto lunghi, durante il quale il bambino vive con la famiglia affidataria e frequenta la famiglia di origine con le modalità stabilite dal Tribunale per i minori o concordate con i servizi sociali. Venendo alla seconda parte della domanda relativa a come vengono scelte le famiglie affidatarie coloro che danno la loro disponibilità ad accogliere un minore in affidamento familiare possono essere: coppie sposate, con o senza figli, coppie non sposate, con o senza figli e persone singole (single). Non sono previsti limiti di età e non è prevista una differenza di età minima o massima tra gli affidatari e il minore affidato.Per dare la disponibilità ci si può rivolgere ai Servizi Sociali del proprio Comune.

 

Da parte dei Servizi verrà così attivato un percorso di conoscenza e valutazione della coppia o persona singola disponibile; in caso di valutazione favorevole e in attesa dell’abbinamento con un minore seguirà un percorso di formazione all’esperienza dell’affidamento. La fase di conoscenza e valutazione è costituita da una serie di incontri (da 3 a 6 colloqui più la visita domiciliare) organizzati dall’équipe affidamenti del Comune (assistenti sociali, psicologi). Nel caso di famiglia con figli è necessario il loro coinvolgimento nel percorso di conoscenza con modalità concordate insieme ai genitori e compatibilmente con la loro età.

 

La scelta della famiglia affidataria pertanto avviene tra le famiglie disponibili, ritenute idonee a seguito del percorso di conoscenza disposto dai servizi sociali e ritenuta “adatta” per il caso concreto. I genitori affidatari esercitano poteri simili a quelli conseguenti alla responsabilità genitoriale ordinaria con alcune limitazioni in quanto sono tenuti a seguire le modalità indicate dall’autorità affidante (Tribunale dei minori o servizi sociali) e tenere conto delle indicazioni dei genitori non decaduti dalla responsabilità genitoriale o dell’eventuale tutore del minore. Le famiglie affidatarie hanno il dovere di: – Tenerepressodisé il minore; – Provvederealsuo mantenimento, educazione ed istruzione; – Tenerecontoindicazioni genitori naturali se non decaduti dalla responsabilità genitoriale. L’affidatario inoltre esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione ai rapporti ordinari con la scuola e le autorità sanitarie. L’affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, affidamento, adottabilità del minore.

 

Gli affidatari sono tenuti inoltra a custodire le informazioni ricevute dai Servizi sociali e sanitari, tutelando la dignità e il diritto alla riservatezza per il bambino che hanno accolto e rispettare inoltre l’identità culturale e la confessione religiosa dell’affidato. Quindi, gli affidatari non possono effettuare scelte autonome (ad esempio battesimo, comunione, ecc.), ma devono concordarle con gli esercenti la responsabilità genitoriale. Accanto agli affidi veri e propri i servizi sociali del territorio, anche in collaborazione con soggetti del terzo settore, possono mettere in campo delle attività di supporto che coinvolgano volontari singoli o famiglie di supporto a nuclei fragili, strumenti di aiuto per garantire il diritto del minore a crescere nella propria famiglia. Per informazioni più dettagliate sul tema adozione e affido si può consultare il sito www.retidifamiglie. it, che prevede un’apposita sezione con domande frequenti su adozione e affido.

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