Le agevolazioni per l’acquisto dell’auto per un disabile
“Lo sportello di Notizie”: l’avvocato civilista Cristina Muzzioli interviene su questioni inerenti il vivere quotidiano.
Egregio Avvocato, sono il genitore e amministratore di sostegno di una persona disabile maggiorenne e sono andato in concessionaria per acquistare un’auto che mi servirà prevalentemente per trasportare mio figlio. Qui mi è stato detto che ci sono delle agevolazioni, ma che devo essere autorizzato dal giudice a fare l’acquisto. È vero? Che agevolazioni mi spettano?
Lettera firmata
Quando un disabile o un famigliare di un disabile acquista un’auto destinata prevalentemente al trasporto della persona con disabilità sono previste una serie di agevolazioni fiscali. L’agevolazione spetta a determinate condizioni e al momento dell’acquisto si può essere chiamati a produrre una sostanziosa quantità di documenti e ad adempiere a tutta una serie di richieste, a volte improprie.
Cominciamo da qui: serve per forza l’autorizzazione del giudice tutelare per acquistare un’auto con le agetore volazioni? In primo luogo, l’autorizzazione del giudice tutelare serve solo per chi ha l’amministratore di sostegno (o il tutore o il curatore) e se l’auto è intestata al disabile e pagata con le sue risorse.
L’amministratore di sostegno è infatti tenuto a farsi autorizzare dal giudice tutelare per l’acquisto di beni, salvo che non si tratti di acquisti per la vita quotidiana o necessari per amministrare il patrimonio.
Quindi per acquistare un’auto intestata al disabile serve l’autorizzazione del giudice tutelare sia che sia pagata da lui sia che sia pagata dal famigliare, perché comunque il proprietario di un’automobile ha delle responsabilità, anche se l’auto viene acquistata con risorse altrui. Passando invece al fronte agevolazioni fiscali (del tutto svincolate dall’avere o meno l’amministratore di sostegno) esse riguardano: l’Iva, la detraibilità Irpef, l’esenzione dal pagamento del bollo auto e l’esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà.
L’Iva agevolata (4%) è riservata ai veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico che rientrino in una delle seguenti categorie: motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo o specifico… continua a leggere.