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Gestione d’impresa proiettata al futuro

“Lo sportello di Notizie”: il commercialista Paolo Casarini interviene su questioni inerenti il vivere quotidiano.

Gestione d’impresa proiettata al futuro

 

Ogni anno da aprile a giugno, in occasione dell’approvazione del bilancio e/o del pagamento delle imposte, gli imprenditori e gli amministratori si trovano a fare il punto di com’è andata l’anno precedente. Il legislatore nazionale ha ribaltato quest’ ottica, sono stati introdotti norme di legge che obbligano gli amministratori ad avere il polso della situazione durante tutto l’anno al fine di intercettare tempestivamente segnali di crisi ed attivare senza indugio strumenti idonei per la risoluzione della crisi dell’azienda.

Possiamo riassumere in tre gruppi, le norme che hanno inciso sul diritto societario e sul diritto concorsuale, ed in particolare: a) il dovere di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati per una efficiente gestione dell’impresa e per la rilevazione della crisi; b) l’obbligo di segnalazioni in capo a creditori pubblici qualificati e all’organo di controllo; c) l’introduzione del nuovo istituto della composizione negoziata della crisi.

Nel 2019, l’art. 2086 codice civile è stato modificato, con l’introduzione della seguente previsione: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità”.

L’ordinamento a cui occorre fare riferito è il nuovo Codice della crisi entrato in vigore il 15/07/2022. Nel codice della crisi, l’art. 3, rubricato “Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa”, ribadisce, al comma 1, il dovere di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente la crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte; al comma 2, di istituire un assetto adeguato ai sensi dell’art. 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato della crisi e dall’assunzione di idonee iniziative. L’art. 3 prosegue al comma 3, prevedendo che le misure del comma 1 e gli assetti del comma 2 hanno l’obiettivo di consentire all’impresa di a) rilevare eventuali squilibri patrimoniali o economici- finanziari; b) verificare la sostenibilità del debito e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e rilevare i segnali di cui al successivo comma 4; c) ricavare le informazioni da utilizzare per la lista di controllo particolareggiata e il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’art. 13, comma 2 (cd. Composizione negoziata della crisi).

Al comma 4 vengono individuati specifici segnali della crisi d’impresa di cui a) debiti per retribuzioni scadute da almeno 30 giorni e pari alla metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; b) debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; c) esposizioni verso banche o intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti e che rappresentino almeno il 5% del totale delle esposizioni; d) l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’art. 25-novies, comma 1 (Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati).

Il citato art. 25-novies prevede che i seguenti creditori pubblici qualificati inviino una segnalazione all’imprenditore e, ove esistente all’organo di controllo, via pec, se risultano determinati situazioni debitorie: a) l’Inps deve segnalare il ritardo di oltre 90 giorni del versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore: 1) al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di 15.000 euro, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati; 2) all’importo di 5.000 euro, per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati; b) l’Inail segnala l’esistenza di un debito superiore di 5.000 euro per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni; c) l’Agenzia delle Entrate segnala in caso di debito scaduto Iva superiore a 5.000 euro risultante dalle liquidazioni periodiche e comunque non inferiore al 10% del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno di imposta precedente, ma la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito supera i 20.000 euro; d) l’Agenzia delle Entrate-Riscossione segnala crediti affidati per la riscossione, dichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori all’importo di : i) 100.000 euro per le imprese individuali; ii) 200.000 euro per le società di persone; iii) 500.000 euro per le altre società.

Le segnalazioni non comportano di per sé l’obbligo di attivazione di qualche procedura, ma solo un dovere in capo agli organi sociali di verificare se i ritardi segnalati costituiscano sintomi di crisi e di minaccia per la continuità aziendale, al fine di attivare i rimedi più idonei. Si rileva infine l’art. 25-octies della codice della crisi, il quale pone in capo all’organo di controllo, ove esistente, il dovere di segnalare tempestivamente per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata. La segnalazione deve essere motivata e prevedere un termine congruo, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative prese.

La segnalazione dell’organo di controllo assume una funzione propulsiva nei confronti degli amministratori come strumento di stimolo agli stessi per superare situazioni di inerzia, instaurando una dialettica collaborativa tra i due organi. In caso di omessa e inadeguata risposta degli amministratori o la loro mancata attivazione non è previsto l’attivazione di un procedimento apposito esterno all’impresa. Fermo restando la rilevanza di tali condotte in sede di responsabilità degli amministratori, il rimedio è affidato agli ordinari strumenti di diritto societario in caso di mancata o inadeguata attivazione degli amministratori, compreso, dalle prime analisi, il rimedio previsto dall’art. 2409 codice civile (Denunzia al Tribunale).

Per quanto riguarda il nuovo istituto della composizione negoziata della crisi, per ovvi motivi di spazio, non è possibile entrare nei dettagli. Quello che si preme evidenziare è che tale istituto è uno strumento di allerta precoce per incoraggiare gli imprenditori e/o gli amministratori ad agire tempestivamente ai primi segnali di crisi, quando vi sono ancora ragionevoli prospettive di risanamento. E’ stata istituita una piattaforma telematica nazionale alla quale l’imprenditore può accedere nella quale vi è una lista di controllo, contenente indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e a un test pratico per la verifica dello stato di difficoltà, nonché la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto, selezionato in un apposito elenco, il quale deve essere indipendente, imparziale e tenuto alla riservatezza e al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori nel percorso di risanamento. Si tratta di un percorso volontario, ed in sostanza, negoziale e stragiudiziale.

Il complesso di tali norme sopra evidenziate, in linea con i principi europei, s’ispira ad una concezione di salvaguardia e di recupero della capacità produttiva dell’impresa, da realizzare attraverso meccanismi di diagnosi e prevenzione. Ciò pone un radicale cambiamento culturale nella concezione della gestione dell’impresa e della rilevazione tempestiva di crisi e nell’approccio alla stessa da parte dell’imprenditore, nel presupposto che tanto prima s’intercettano i segnali, tanto maggiori possono essere le chance di risanamento e di preservazione del valore della continuità aziendale. Ora sta all’imprenditore e agli amministratori adeguare la propria impresa, tenuto conto della natura e della dimensione della stessa, a quegli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, che permettano di avere una situazione finanziaria proiettata almeno per i dodici mesi successivi. Buon lavoro.

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