Perdita di un genitore ed eredità
Egregio Avvocato, sono recentemente rimasto vedovo con due figli minori, e oltre al lutto e alle difficoltà della vita quotidiana mi sono trovato a dover fronteggiare mille adempimenti amministrativi relativi all’eredità di mia moglie, alla gestione dei beni comuni e a cosa spetta ai miei figli a titolo di eredità. Io e mia moglie eravamo in separazione dei beni, la casa famigliare è di entrambi e dovevamo ancora finire di pagare il mutuo. Mia moglie aveva un suo conto corrente e lavorava come dipendente. In banca mi hanno detto che non posso fare nulla se non con l’autorizzazione del giudice perché i miei figli sono minorenni, è vero? Grazie
Lettera firmata
Gli adempimenti legati alla successione colpiscono le persone in un momento di particolare fragilità e quindi possono sembrare particolarmente vessatori e magari anche più complessi di quello che sono in realtà. Per prima cosa bisogna abbandonare l’idea di sbrigare la faccenda in fretta, perché ci sono dei tempi tecnici dai quali non si può prescindere e in questo frangente sarebbe importante (se possibile) non dover dipendere per il mantenimento proprio e dei figli minori dalle risorse dell’eredità. Questo, in caso di morte improvvisa, probabilmente è più difficile, ma in caso di decesso a causa di una malattia è possibile pensare a degli strumenti per ridurre i problemi al momento del decesso. Partiamo dall’esaminare cosa succede ai beni di una persona al momento della morte: la situazione si congela, il conto corrente viene bloccato, nessuno può operare sul conto ed eventuali deleghe perdono di efficacia. In caso di conti cointestati invece, si presume che le somme presenti sul conto siano da dividere in parti uguali pertanto si potrà disporre delle somme di competenza di chi è cointestatario.
Anche in caso di blocco del conto nella maggior parte dei casi è possibile che la banca permetta di pagare le spese funerarie con il conto del defunto. In caso di presenza di debiti, mutuo come nel caso del nostro lettore, o di finanziamenti personali, si dovrà verificare con la banca o eventuali finanziarie se esistono assicurazioni che in caso di morte dell’assicurato vadano a ripianare il debito e attivare la procedura per l’attivazione dell’assicurazione. In presenza di figli minori anche per l’attivazione di questa procedura è possibile che debba essere richiesta l’autorizzazione al giudice tutelare per poter incassare il premio relativo all’assicurazione, ma procediamo con ordine.
In primo luogo andiamo a individuare chi sono gli eredi quando muore un genitore: in base alla normativa generale in caso di genitori sposati gli eredi sono il coniuge e i figli in percentuali diverse a seconda del numero di figli e in caso di genitori non sposati gli eredi sono solamente i figli. In caso di separazione il coniuge separato ha gli stessi diritti successori di un coniuge non separato, mentre in caso di divorzio gli eredi sono soltanto i figli. La separazione dei beni o la comunione dei beni in caso di decesso non è rilevante se non per stabilire la titolarità di quanto acquistato durante il matrimonio. Anche qualora il genitore abbia fatto testamento per disporre dei suoi beni in modo diverso da quanto previsto della normativa o inserire ulteriori eredi, ai figli spetta sempre la legittima, ossia una quota di patrimonio del defunto variabile in base al numero di successori legittimari, che spetta loro di diritto e che non può essere lasciata ad altre persone.
In caso di morte di un genitore la responsabilità genitoriale viene esercitata dall’altro e pertanto le decisioni vengono prese dal genitore superstite. Il codice civile però prevede tutta una serie di atti che sono subordinati all’autorizzazione del giudice tutelare tra cui la riscossione di capitali, l’accettazione di eredità o la rinuncia all’eredità. Quindi sia l’incasso di somme che spettano al figlio per qualunque motivo sia la decisione se accettare o meno l’eredità per il figlio minore sono da sottoporre all’autorizzazione del giudice tutelare.
In caso di minori l’accettazione dell’eredità è da fare sempre con beneficio d’inventario. L’accettazione con beneficio d’inventario è quella procedura che permette di tenere distinti il patrimonio del defunto e quello del chiamato all’eredità e quindi di far fronte ai debiti dell’eredità solo con i beni dell’eredità stessa. In caso di situazione fortemente compromessa a causa di debiti superiori all’attivo ereditario, con una richiesta adeguatamente motivata, è possibile anche chiedere di poter rinunciare all’eredità, ma non pare questo il caso del nostro lettore in quanto non si fa cenno ad altri debiti salvo quello relativo al mutuo.
Non tutte le somme spettanti al defunto o collegate alla morte del genitore spettano al figlio in base alla successione. I premi di eventuali assicurazioni sulla vita che abbiano come benefi ciari gli eredi o il figlio spettano al figlio in proprio, indipendente dalla successione e quindi possono essere incassate anche in caso di rinunzia all’eredità. Allo stesso modo per il genitore lavoratore dipendente il Trattamento di fine rapporto spetta indipendentemente dall’accettazione delle eredità, mentre gli eventuali crediti per retribuzioni non corrisposte sono invece considerati crediti del defunto e fanno parte dell’asse ereditario e seguono l’accettazione o la rinunzia dell’eredità.
Bisogna, infatti, ricordare che l’asse ereditario è composto da tutti gli elementi passivi e attivi relativi al patrimonio del defunto quindi accettando l’eredità salvo il caso dell’accettazione con beneficio d’inventario di cui si parlava poco sopra si accettano sia le componenti positive ( beni immobili, denaro, crediti, etc.) che le componenti negative ( debiti verso banche, privati, cartelle esattoriali, etc). Passo passo, in caso di eredità devolute a minorenni o di somme di spettanza del minore, indipendentemente dalla successione si dovrà chiedere l’autorizzazione al giudice tutelare per poter accettare con beneficio d’inventario, redigere l’inventario, incassare somme, reinvestirle ed eventualmente vendere i beni ereditari.
Il Giudice tutelare è il giudice del Tribunale a cui sono affidate diverse funzioni in materia di tutela delle persone, particolarmente i soggetti più deboli come i minori e gli incapaci, con riguardo agli aspetti sia patrimoniali che non patrimoniali. Nel caso di eredità devolute al minore o di gestione del patrimonio del minore funge da garante dei minorenni autorizzando gli atti di straordinaria amministrazione.
Per presentare richieste di fronte al giudice tutelare in caso di amministrazione dei beni dei minori o successioni non è obbligatoria l’assistenza di un legale. Esauriti tutti i passaggi relativi alla successione del genitore per il figlio minorenne restano ancora due aspetti da considerare l’accantonamento o l’uso delle somme provenienti al minore dall’eredità e gli adempimenti fiscali legati alla successione. Le somme spettanti al minore a causa del decesso del genitore vanno versate su un conto a lui intestato e il loro utilizzo o il loro investimento è da autorizzare da parte del giudice tutelare a cui può essere richiesto di poter usare le somme per il mantenimento del minore, di accantonare le somme e investirle o di utilizzarle per attività a favore del minore. Naturalmente in caso di investimento di solito il tribunale autorizza unicamente investimenti prudenti tendenzialmente basati o garantiti da titoli di stato. Al raggiungimento della maggiore età le somme residue saranno a disposizione del figlio.
Dal punto di vista fiscale invece la denuncia di successione è da presentare entro un anno dal decesso. Se presentata successivamente, si è sottoposti a sanzioni di carattere amministrativo in percentuale che aumentano all’aumentare del ritardo. Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una. Non sono tenuti alla dichiarazione di successione il coniuge e i parenti in linea retta del defunto, se l’attivo ereditario non supera il valore di 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Quindi nel caso del nostro lettore visto che si parla di un immobile la denuncia di successione è sicuramente necessaria.
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