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Alla scoperta della mediazione

“Lo sportello di Notizie”: l’avvocato civilista Cristina Muzzioli risponde alle domande dei lettori su questioni inerenti il vivere quotidiano.

Alla scoperta della mediazione

 

Egregio Avvocato, ho ricevuto un invito a presentarmi presso la Camera di commercio per una lite a proposito della divisione ereditaria di un bene ricevuto da uno zio. Che cos’è questo invito? Sono obbligato ad andare? Lettera firmata. 

La domanda del nostro lettore ci dà la possibilità di approfondire il tema della mediazione civile e commerciale. L’invito ricevuto, infatti, è, probabilmente, la fissazione di un incontro di mediazione sull’oggetto indicato (divisione del bene ricevuto in successione). Senza soffermarsi sull’oggetto della mediazione nel caso concreto (successione) approfondiamo che cos’è e come funziona la mediazione. La mediazione è un sistema alternativo di risoluzione delle controversie introdotto nel nostro ordinamento nel 2010, attraverso il decreto legislativo 28, che ne ha stabilito l’obbligatorietà prima del ricorso alla giustizia ordinaria per una serie di materie tra cui le controversie in materia di successione.

La normativa definisce la mediazione come l’attività svolta da un terzo imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, realizza la mediazione rimanendo privo, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio. Quindi, il mediatore è un professionista appositamente formato che ha il compito di aiutare le parti a trovare un accordo, non è un giudice e non ha il potere di decidere la controversia, può solo facilitarne la composizione con l’adesione delle parti.

Il mediatore deve essere imparziale e indipendente. Eventualmente può fare una proposta di soluzione, su richiesta delle parti o di sua iniziativa, e la mancata accettazione della proposta può avere conseguenze processuali. Il nostro lettore ha ricevuto l’invito a presentarsi davanti ad un organismo di mediazione. Gli organismi di mediazione sono enti pubblici o privati, presso cui può svolgersi il procedimento di mediazione. Essi sono autorizzati dal Ministero della Giustizia e devono avere determinati requisiti organizzativi, strutturali e professionali. Ad esempio possono costituire organismi di conciliazione le camere di commercio, gli ordini professionali o società private che abbiano l’attività di mediazione come oggetto sociale. La mediazione può essere attivata su iniziativa di una delle parti coinvolte in una controversia su qualunque diritto disponibile.

I diritti disponibili sono tutti i diritti di cui una persona può disporre liberamente e che possono essere oggetto di un contratto, di solito hanno un contenuto economico. Anche quando un giudizio sia già iniziato di fronte alla giustizia ordinaria è possibile per il giudice inviare la parti in mediazione, in questo caso si chiama mediazione delegata. Su determinate materie è obbligatorio prima di adire il giudice ordinario fare un tentativo di mediazione presso un organismo autorizzato. Le materie oggetto di mediazione obbligatorie sono: il condominio, i diritti reali, la divisione, le successioni ereditarie, i patti di famiglia, la locazione, il comodato, l’affitto di aziende, il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, i contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Dal 30 giugno 2023 si aggiungono alle materie obbligatorie anche l’associazione in partecipazione, il consorzio, il franchising, il contratto d’ opera, di rete, di somministrazione, le società di persone e la subfornitura. Sulle materie in cui il tentativo di mediazione è obbligatorio il mancato esperimento implica l’improcedibilità dell’azione, su rilievo di una delle parti o del giudice entro la prima udienza, e il giudizio non può precedere finché non è stato fatto il tentativo di mediazione.

Nell’ambito del procedimento di mediazione l’assistenza di un avvocato è necessaria solo nelle materie obbligatorie e in caso di mediazione delegata e, quando accetta un incarico, l’avvocato ha il dovere di informare i propri clienti sulla possibilità di utilizzare questo strumento e di documentarne per iscritto la resa informazione. Nell’ambito della mediazione per facilitare il raggiungimento di un accordo condiviso dalle parti è particolarmente raccomandata la partecipazione personale delle parti e la possibilità di delegare la partecipazione all’avvocato o a un ‘altra persona è riservata solo a casa di giustificato impedimento e il delegato deve essere a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati anche in questo caso i rappresentanti devono essere a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.

La mediazione, infatti, vuole essere uno spazio di confronto sulla controversia in cui le parti possano sentirsi protagoniste e abbiano modo di confrontarsi senza particolari formalità di procedura e con un vincolo di riservatezza su quanto emerge nell’ambito della mediazione stessa. L’intento dell’istituto della mediazione è sicuramente quelle di diminuire il ricorso alla giustizia ordinaria e alleggerire il lavoro dei tribunali. In questo contesto la normativa prevede anche dei precisi termini di durata del procedimento che non può durare più di tre mesi dal deposito della domanda, prorogabili di ulteriori tre mesi su accordo scritto delle parti. La mediazione prevede dei costi per l’avvio e il proseguimento suddivisi per scaglioni in base al valore della controversia in gioco, che saranno da pagare all’organismo scelto.

La partecipazione alla mediazione del chiamato non è obbligatoria, ma la mancata partecipazione può essere valutata nell’ambito del successivo giudizio di merito. Pe invogliare ulteriormente all’uso dello strumento sono previsti anche una serie di incentivi in termini di credito d’imposta per chi utilizza lo strumento. In sintesi quindi la mediazione può essere un’opportunità per ripristinare il dialogo tra due parti in conflitto e per risolvere con minori costi e minore tempo una controversia. Gli accordi risultanti dalla mediazione, infatti, hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano più facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti. Quindi il consiglio per il nostro lettore è senz’altro quello di approfittare dello strumento e, se è fortunato, di evitare così un giudizio ordinario.

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