Novità in tema di agevolazioni prima casa
Lo sportello di Notizie

Pubblicato il

21 Giugno 2023

Novità in tema di agevolazioni prima casa

“Lo sportello di Notizie”: il notaio Daniele Boraldi risponde alle domande dei lettori su questioni inerenti il vivere quotidiano

 

Gentile Notaio, in caso di trasferimento all’estero per motivi di lavoro è possibile utilizzare le agevolazioni prima casa per acquistare un’abitazione in Italia? Lettera firmata Gentile lettore, la Sua domanda mi permette di presentare una recentissima novità legislativa concernente la richiesta di agevolazioni “prima casa” da parte di persone trasferite all’estero per motivi di lavoro o cittadini italiani emigrati all’estero. L’articolo 2 del d.l. recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da procedure di infrazione dell’Unione Europea prende in esame quanto evidenziato nella procedura di infrazione 2014/4075, che esprime critiche sul fatto che la normativa attuale non preveda un’aliquota agevolata dell’imposta di registro, analoga a quella prevista per l’acquisto prima casa, senza obbligo di stabilire la residenza nel Comune in cui è situato l’immobile acquistato.

Viene in particolare contestato dall’Unione Europea all’Italia, il criterio di individuazione soggettiva dell’agevolazione, nella parte in cui si parla di “cittadino italiano emigrato all’estero”, in quanto non risulterebbe sufficientemente chiaro lo “status” di “migrante” senza pretendere un collegamento con la cittadinanza italiana. La nuova normativa prevede che l’agevolazione prima casa spetti all’acquirente che, trasferitosi all’estero per ragioni di lavoro e avendo avuto la residenza o svolto la propria attività lavorativa in Italia per almeno cinque anni, acquisti una casa, alternativamente: 1) nel Comune di nascita; 2) nel Comune in cui aveva la propria residenza prima del trasferimento all’estero; 3) nel Comune in cui svolgeva la propria attività prima del trasferimento all’estero. Rimane pertanto rilevante il fatto che il trasferimento all’estero dipenda da ragioni di lavoro (sono esclusi, ad esempio, motivi familiari, di vacanza o di studio), mentre viene eliminato il riferimento, sino ad oggi presente, alla sede del datore di lavoro presso il quale si era impiegati prima del trasferimento, come luogo di necessaria ubicazione dell’immobile per l’acquisto agevolato.

Viene inoltre data rilevanza al fatto che l’acquirente abbia per almeno cinque anni avuto la propria residenza in Italia o, sempre per almeno un quinquennio, abbia svolto la propria attività in Italia. Da evidenziare, infine, come la norma, a seguito nella novella, non contenga più il riferimento al “cittadino italiano emigrato all’estero” e sarà quindi fruibile anche da cittadini stranieri che, decorso il quinquennio sopra descritto, vengano trasferiti all’estero per lavoro. Permangono il divieto di prepossidenza di altra casa, singolarmente o in comunione con il coniuge, nello stesso Comune ove si trovi l’abitazione che si vuole acquistare e il presupposto di non aver utilizzato in precedenza le agevolazioni “prima casa” per l’acquisto di altra casa di abitazione in tutto il territorio nazionale. Da ultimo, è giusto ricordare che, trattandosi di trasferimento all’estero, il contribuente sarà esonerato, per forza di cose, dall’obbligo di traferire la propria residenza nel Comune ove si trova la casa acquistata con le agevolazioni, come la legge continua, invece, a pretendere per il caso di acquisto agevolato da parte di richiedente residente in Italia.

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