Responsabilità e gite organizzate
“Lo sportello di Notizie”: l’avvocato Cristina Muzzioli interviene su questioni inerenti il vivere quotidiano
Spett.le Redazione di “NOTIZIE”, in occasione di una gita organizzata da un’associazione una partecipante, nello scendere dal pullman, scivolava sul secondo gradone battendo il malleolo, storcendosi la caviglia destra nell’urto sul gradone successivo e ritrovandosi con l’osso sacro dolorante contro lo spigolo di un altro gradone. Rientrati a Carpi ha trascorso la notte con dolore e crescente gonfiore al piede e alla caviglia. Il giorno seguente si reca al pronto soccorso e riceve le prime cure e le vengono prescritti i presidi sanitari idonei, le necessarie successive indagini radiologiche e le terapie da eseguire, che si protrarranno per circa due mesi presso ambulatori medici e centri di riabilitazione privati, ovviamente a carico dell’infortunata per sveltire i tempi offerti dal S.S.N., che sarebbero stati lunghissimi. Il tutto ha avuto un costo complessivo superiore a 1000 euro, tutto documentato con referti e fatture.
All’associazione organizzatrice è stata data comunicazione telefonicamente e via mail il giorno successivo a quello dell’accaduto, ottenendo risposta scritta dopo alcuni giorni, dove si comunicava all’interessata di avere passato il tutto al gestore del pullman, col quale, da allora in poi, avrebbe dovuto intrattenere rapporti. Si precisava, inoltre, che l’assicurazione dei propri soci tesserati copriva solamente la responsabilità civile contro terzi. Per finire, anche l’assicurazione del trasportatore, a cui era stata inviata documentazione precisa e che aveva inviato un proprio accertatore personale dei fatti avvenuti, declinava, con lettera raccomandata, l’impossibilità di procedere a risarcimenti perché non rilevava mancanze o colpe da parte dell’autista.
La signora resta molto amareggiata per il completo silenzio, anche solo telefonico, dell’associazione, che non ha dimostrato nessun interesse umano a quanto accaduto; inoltre lamenta che se nel volantino descrittivo della gita, dove si legge tutto quanto è compreso nel prezzo, anziché riportare un generico “assicurazione”, fosse chiaramente specificata quali coperture vengono garantite, sarebbe possibile integrare alla mancanza con una polizza personale, limitata al tempo del viaggio, al costo di pochi euro.
Tanto premesso, ritengo che un valido consiglio dato da un Vostro esperto sul Vostro diffuso settimanale potrebbe mettere sull’avviso chi intenda partecipare a viaggi, gite o pellegrinaggi e spingerlo a chiedere i necessari, importanti e dovuti chiarimenti in tema, compreso il valore e l’utilità di un eventuale tesseramento.
Lettera firmata
La domanda del nostro lettore investe molteplici punti d’interesse tra cui quando un danno deve essere risarcito e gli obblighi assicurativi in capo a enti del terzo settore che organizzano gite o ad esercenti attività commerciali connessi all’attività di trasporto o all’attività turistica. Premesso che ogni caso è a sé e che pertanto non è possibile rispondere sul caso specifico, cerchiamo di dare un inquadramento generale dei temi trattati.
Condizioni per il risarcimento
In generale nell’ambito della responsabilità civile affinché sorga il diritto al risarcimento del danno è necessario ci siano i seguenti elementi dolo (volontà di provocare un danno ingiusto ad un altro soggetto) o colpa (comportamento imprudente, poco qualificato incurante delle regole di settore, che finisce per provocare un danno ingiusto ad un altro soggetto) del danneggiante e un nesso causale tra l’incidente e il comportamento del danneggiante e un effettivo danno sul danneggiato. Quando sussistono questi elementi e c’è un’assicurazione che copre quella tipologia di incidente, l’assicurazione risarcisce il danno al posto del danneggiante.
Nel nostro caso concreto sia l’associazione sia il servizio di trasporto hanno rigettato la richiesta: l’uno perché riteneva l’incidente non coperto dalla propria assicurazione (solo responsabilità presso terzi e non infortuni) e dal trasportatore che ha ritenuto non sussistere elementi di colpa nel comportamento del proprio autista.
Assicurazione sugli infortuni
A questo punto può essere utile analizzare le differenze tra l’assicurazione per infortunio e l’assicurazione per responsabilità civile nei confronti dei terzi. L’assicurazione sugli infortuni consente di ottenere una copertura per lesioni fisiche che si realizzano in conseguenza a un evento esterno e violento. Tali danni fisici potrebbero portare a un’invalidità permanente, che non consente più di lavorare e produrre reddito, o comunque danneggia in modo permanente l’integrità fisica del danneggiato o potrebbe causarne un’invalidità temporanea anche in questo caso con possibili risvolti negativi dal punto di vista economico per l’esborso relativo alle spese mediche da sostenere, l’impossibilità di andare al lavoro, etc…In sintesi, quindi, con le polizze infortuni si può ricevere un indennizzo, una diaria o il rimborso delle spese mediche in base alla garanzia che si sottoscrive. E’ possibile anche sottoscrivere una garanzia “caso morte” che permette di assicurare un capitale che sarà destinato ai beneficiari prescelti in caso di decesso dell’assicurato.
Assicurazione per responsabilità civile verso terzi
Le assicurazioni per responsabilità civile nei confronti dei terzi invece hanno lo scopo di proteggere il patrimonio dell’assicurato quando questi si trovi nella condizione di dover risarcire un danno involontario causato ad un altro soggetto (il cosiddetto “terzo”). In entrambi i casi le condizioni della copertura assicurativa sono specificate nell’ambito del contratto assicurativo (la polizza).
Gli enti del terzo settore che hanno volontari sono obbligati in base al codice del terzo settore (art. 18) ad assicurali per responsabilità civile nei confronti dei terzi, infortuni e malattia. Quindi il volontario di ente del terzo settore deve essere coperto qualora durante le attività si faccia male, prenda una malattia o danneggi un terzo con il suo comportamento.
Tesseramento e assicurazione
Il tesserato che partecipa a una gita organizzata non è un volontario attivo e pertanto non è obbligatorio sia assicurato per le citate voci. Spesso le associazioni di promozione sociale prevedono una copertura per responsabilità civile terzi o una polizza infortuni per tutti i soci compresa nel costo della tessera indipendentemente dalla qualità di volontari attivi, ma non è obbligatorio. Anche le agenzie turistiche hanno degli obblighi assicurativi che però non riguardano gli infortuni del viaggiatore, ma l’adempimento del contratto di vendita del pacchetto turistico e il rischio di fallimento dell’agenzia.
Al di là degli obblighi normativi è sempre possibile per il singolo stipulare un polizza infortuni per coprire casi simili a quello riportato nella lettera ricevuta che, a seconda del contratto possono riguardare la vita lavorativa o il tempo libero della persona per un periodo di tempo annuo o per un singolo viaggio o evento, e che coprono un buon numero di eventi dannosi (variabili a seconda delle previsioni della polizza), così come per le associazioni o le parrocchie che organizzano pellegrinaggi o gite è sempre possibile acquistare assicurazioni aggiuntive per dare maggiore tranquillità ai partecipanti.