Assenza ingiustificata dal lavoro
“Lo sportello di Notizie”: l’avvocato giuslavorista Barbara Manferdini risponde alle domande dei lettori su questioni inerenti il vivere quotidiano
Alla redazione chiedo: è vero che, se un lavoratore non si presenta al lavoro, il datore può considerare questa sua assenza come dimissioni? Grazie Lettera firmata
L’articolo 19 della legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro) ha introdotto il comma 7-bis all’interno dell’articolo 26 del D. Lgs. n. 151/2015. Dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore del Collegato Lavoro, l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal con-tratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto lavorativo o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, può dar adito alla risoluzione del rapporto di lavoro.
In tal caso, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che può verificarne la veridicità. Al verificarsi di tale ipotesi, il rapporto di lavoro si intende risolto con effetto immediato e non si applicano le formalità previste dal citato articolo 26 (dimissioni volontarie del lavoratore a mezzo di comunicazione telematica a pena di inefficacia).
L’effetto risolutivo del rapporto non si realizza laddove il lavoratore dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza, ovvero quando la sede territoriale dell’INL accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro. Quando ciò accade, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) comunica l’inefficacia della risoluzione sia al lavoratore, sia al datore di lavoro.
Con la Nota n. 579 del 22 gennaio 2025 l’INL ha diramato le prime indicazioni operative, specificando che la sede dell’Ispettorato a cui il datore di lavoro deve trasmettere la comunicazione deve essere individuata in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro non deve trasmettere la comunicazione in tutti i casi di assenza del lavoratore ma solo quando intenda far valere l’assenza ingiustificata ai fini della risoluzione del rapporto, avendo cura di effettuare la trasmissione soltanto al superamento del termine eventualmente previsto dal contratto collettivo o, in assenza di tale indicazione, dei 15 giorni previsti dalla norma. La comunicazione deve essere trasmessa all’ITL preferibilmente attraverso la PEC (l’elenco delle sedi e degli indirizzi PEC è consultabile sul portale dell’INL).
Nella comunicazione il datore di lavoro dovrà riportare i dati anagrafici del lavoratore ma soprattutto i recapiti telefonici e di posta elettronica di cui è a conoscenza. A tal fine, l’INL fornisce un modello di comunicazione nel quale indicare i dati richiesti. Una volta ricevuta la comunicazione, la sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro può avviare la verifica sulla veridicità della comunicazione, contattando il dipendente (oppure i suoi colleghi e colleghe o altri soggetti in grado di fornire elementi utili al caso), per accertare se effettivamente egli non si sia presentato in azienda e non abbia potuto comunicare l’assenza. Al riguardo, l’INL ha sottolineato che grava sul lavoratore l’onere di provare l’impossibilità di comunicare le motivazioni dell’assenza al datore di lavoro (ad esempio perché ricoverato in ospedale) ovvero la circostanza di averli comunicati. Le operazioni di accertamento da parte dell’ITL devono essere condotte con la massima tempestività per concludersi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro. Se dall’esito delle verifiche la sede territoriale dell’INL rileva la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro,
il rapporto di lavoro non potrà essere risolto e l’inefficacia della risoluzione sarà comunicata sia al lavoratore sia al datore di lavoro in riscontro alla PEC ricevuta. Nell’ipotesi in cui il lavoratore, pur contattato dall’ITL, si sia assentato senza giustificato motivo e non abbia dato prova dell’impossibilità di giustificare l’assenza al datore di lavoro, il rapporto dovrà ritenersi risolto. L’INL sottolinea altresì che i motivi alla base dell’assenza, ad esempio il mancato pagamento delle retribuzioni, potrà essere oggetto di diversa valutazione anche al fine di integrare la fattispecie delle dimissioni per giusta causa, informando il lavoratore dei conseguenti diritti.
A seguito della comunicazione di inefficacia della risoluzione, il lavoratore ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro laddove il datore di lavoro abbia già provveduto alla trasmissione del relativo modello Unilav. Al riguardo, nel Messaggio in oggetto, l’INPS sottolinea che per effetto della comunicazione di inefficacia della risoluzione, il datore di lavoro è tenuto agli adempimenti ordinari in materia di obbligo contributivo. In altri termini, il rapporto non si interrompe e permane l’obbligazione contributiva in capo al datore di lavoro.
La risoluzione del rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal comma 7-bis dell’articolo 26 del D. Lgs. n. 151/2015 inibisce al lavoratore l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, in quanto la fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro come richiesto dall’articolo 3 del D. Lgs. n. 22/2015 (cfr. circolare INPS n. 94/2015). Inoltre, se la risoluzione si riferisce ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012 (c.d. ticket NASpI).
La novità normativa impatta anche sulla compilazione del flusso UniEmens mediante la previsione di un nuovo codice di cessazione. Questo nuovo approccio al rapporto lavoratore/ice datore di lavoro sicuramente inasprisce i cosiddetti licenziamenti virtuali e l’uso inopportuno dei sistemi di sostegno del reddito come palliativo per risolvere le eventuali controversie.