Nonni e nipoti in caso di separazione
“Lo sportello di Notizie”: l’avvocato civilista Cristina Muzzioli interviene su questioni inerenti il vivere quotidiano
Gentile Redazione di Notizie, mio figlio quando era appena maggiorenne ha avuto un bambino con una coetanea, il bimbo è stato riconosciuto da entrambi, ma, dopo una breve convivenza, la storia è finita e la madre si è trasferita altrove senza avvertire nessuno e non fa vedere il bambino né al padre né ai nonni. Possiamo fare qualcosa? I ragazzi non erano sposati. Grazie. Una nonna lettrice La domanda posta dalla nostra nonna lettrice permette di parlare di vari argo-menti. Nel caso prospettato, da un lato abbiamo la posizione del papà che non può essere estromesso dalla vita del figlio e che può ricorrere al Tribunale ordinario per ottenere i provvedimenti che regolano l’affidamento e il mantenimento del figlio e che garantiscano al bambino la bigenitorialità. La bigenitorialità è il principio secondo cui un figlio ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche se questi sono separati o divorziati. Questo diritto garantisce che il minore riceva cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi i genitori e che possa conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo familiare.
In Italia, il principio della bigenitorialità è stato introdotto con la legge 54/2006, che ha stabilito l’affidamento condiviso come regola generale in caso di separazione dei genitori. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha chiarito che il diritto alla bigenitorialità è sempre subordinato al benessere del minore, quindi può essere limitato qualora il rapporto con uno dei genitori risulti dannoso per il bambino. L’affidamento dei figli segue le stesse regole sia per i genitori sposati che per quelli non sposati. In caso di separazione, il principio di bigenitorialità dovrebbe sempre essere rispettato, garantendo al minore un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, nonché il diritto-dovere di entrambi di contribuire alla sua educazione e al suo mantenimento.
Un altro argomento interessante riguarda la possibilità di un genitore di trasferirsi con il figlio senza il consenso dell’altro genitore. Secondo l’articolo 316 del Codice civile, le decisioni importanti riguardanti il minore, tra cui rientra senz’altro la residenza, devono essere prese di comune accordo tra i genitori. Se non c’è accordo, uno dei due può rivolgersi al giudice per ottenere una decisione che tuteli il benessere del bambino. Questo sia in caso di separazione che durante la relazione. Il trasferimento può essere autorizzato se viene garantito il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. In alcuni casi, il giudice può valutare se il trasferimento sia nell’interesse del bambino e se il genitore non collocatario possa comunque mantenere una relazione significativa con il figlio. Quindi le soluzioni possono essere diverse caso per caso.
Se il trasferimento è avvenuto senza consenso e compromette il diritto di visita dell’altro genitore, quest’ultimo può rivolgersi al tribunale per chiedere una revisione delle condizioni di affidamento e visita o in questo caso per chiedere una regolamentazione che al momento non c’è. Anche in questo caso non ci sono differenze tra coppia sposate e non sposate. Venendo infine all’argomento nonni, l’articolo 317-bis del Codice civile riguarda i rapporti tra i nonni e i nipoti minorenni e stabilisce che gli ascendenti hanno il diritto di mantenere rapporti significativi con i loro nipoti. Se questo diritto viene impedito, il nonno o la nonna possono rivolgersi al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché vengano adottati provvedimenti idonei nell’esclusivo interesse del bambino. Anche in questo caso i provvedimenti possono essere diversi a seconda dei casi concreti, perché l’interesse del minore è un concetto da riempire di contenuti caso per caso.
La giurisprudenza ha previsto la possibilità di usufruire di questo istituto anche al di là dei legami di sangue anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno/nonna biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile. La competenza è del tribunale per i minorenni del luogo di residenza del bambino quindi in questo caso di Torino.