Lavoro fuori sede: rispetto degli orari
“Lo sportello di Notizie”: l’avvocato giuslavorista Barbara Manferdini risponde alle domande dei lettori su questioni inerenti il vivere quotidiano.
Egregio Avvocato, soprattutto in questi ultimi due anni spesso svolgo la mia mansione fuori dalla sede aziendale. Come posso essere sicuro di rispettare il mio orario di lavoro previsto dal mio contratto, se non lo svolgo sempre in sede e mi sposto frequentemente?
Lettera firmata
Carissimo Lettore,
l’orario di lavoro ha, nel tempo, acquisito una differente connotazione che ora, con la remotizzazione e la mobilità del personale, trova nuovi ambiti di applicazione.
Gli orientamenti nazionali si sono, negli ultimi anni, conformati dalla legislazione europea cercando di definire un quadro che, seppure nelle differenti applicazioni nazionali, trovi un contesto comune. “Orario di lavoro” è definito come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, così come indicato nell’art. 1, comma 2, lett. a), D.Lgs. 66/2003, poi modifi cato dal D.Lgs. 213/2004, che ha segnato l’intervento normativo volto a recepire le indicazioni europee contenute nella Dir. UE 2003/88, spesso richiamata nelle sentenze di matrice comunitaria. Tre sono i requisiti previsti ex lege per la definizione dell’orario di lavoro.
Il Tribunale di Savona, nel 2011, ha ribadito che il trascorso dal dipendente presso lo stabilimento nel quale presta la propria attività non costituisce tempo di lavoro se non vi è la contestuale messa a disposizione delle energie del lavoratore a favore della parte datoriale. Ma questa formulazione, richiamando la “messa a disposizione”, risulta così ampia da includere anche i momenti in cui il lavoratore è obbligato a essere fisicamente presente sul luogo indicato dal datore di lavoro per fornire immediatamente la sua opera in caso di necessità, come chiarito dal ministero del Lavoro (Circ. Min. Lav. 3 marzo 2005 n. 8).
Recentemente tale tema è risalito alla ribalta con una sentenza del 9 settembre 2021 della Corte di Giustizia Europea (C. Giust. UE 9 settembre 2021 C-107/19): i giudici affermano che anche la pausa concessa al dipendente, che non gli permette di gestire il proprio tempo perché tenuto a effettuare un eventuale intervento rapido, rientra nell’orario di lavoro e non può essere qualificata come periodo di riposo.