Infortunio
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Pubblicato il Luglio 30, 2021

Infortunio in caso di smart working

L’avvocato giuslavorista Barbara Manferdini risponde alle domande dei lettori su questioni inerenti il vivere quotidiano

 

Egregio Avvocato, ad oggi lavoro presso un’azienda che per rispettare il protocollo Covid 19, continua a preferire la possibilità di far svolgere le mansioni possibili a casa, con modalità di lavoro “agile”. Mi chiedo: se mi dovessi fare male durante le ore di lavoro ma in casa mia? Sarebbe infortunio sul lavoro? O ci sono tutele diverse? Grazie per l’attenzione

Lettera firmata 

 

Carissimo lettore,

la Sua richiesta è tutt’altro che scontata, poiché soprattutto in momento storico ed economico come questo attuale, sempre più società datoriali sembrano preferire, (pur in presenza di un protocollo Covid 19 ben strutturato e del rischio di contagio che si spera si affievolisca fino a ridursi a zero), per le mansioni compatibili la modalità di lavoro “agile” appunto, come nel Suo caso. Meglio prima spiegare a chi legge di cosa si stia trattando nello specifico.

Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato introdotta dal Capo II della legge n. 81/20171. Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 81/2017, il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che presenta le seguenti caratteristiche essenziali: la regolamentazione mediante accordo tra le parti sulle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa; l’esecuzione della prestazione lavorativa in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno, entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva; la possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavonell’abitazione rativa; l’assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali aziendali.

Questa modalità di svolgimento della prestazione è soggetta al preventivo accordo delle parti e alla reciproca valutazione discrezionale. Non è configurabile, pertanto, un diritto del dipendente ad essere ammesso al lavoro agile, di contra il lavoro agile non può essere imposto al lavoratore.

L’elemento distintivo del lavoro agile è l’accordo individuale, redatto in forma scritta ai fini della regolarità amministrativa e della prova. L’accordo individuale sulle modalità di lavoro agile, nonché ogni sua eventuale modifica, deve essere comunicato obbligatoriamente al Centro per l’impiego competente per territorio. La prestazione lavorativa deve essere eseguita senza vincoli di orario, purché entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Quanto al luogo di lavoro, il lavoratore agile svolge la propria attività in parte all’interno e in parte all’esterno dei locali aziendali, senza avere una postazione fissa, quindi anche nella propria abitazione. Per la parte di prestazione resa al di fuori dei locali aziendali, il lavoratore gode di un ampio margine discrezionale nella scelta del luogo in cui adempierla: potrà trattarsi della sua abitazione, di luoghi di coworking o di un’altra sede aziendale. Spesso è la stessa contrattazione aziendale a prevedere delle limitazioni… continua a leggere.

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